Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675
Testo coordinato con le modifiche introdotte
dai D.Lvi 9/5/1997 n.123, 28/7/1997 n.255, 8/5/1998 n.135,
13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51, 11/5/1999
n.135, 30/7/1999 n.281, 30/7/1999 n.282 e 28/12/2001 n.467.
Le modifiche sono in corsivo.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i
diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
associazione.
2. Ai fini della presente legge si
intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi
complesso di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità
di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine
alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati
personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi
dell'articolo 30.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al
trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel
territorio dello Stato.
1-bis. La presente legge si applica
anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione
europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o
comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai
fini di transito nel territorio dell'Unione europea. (*)
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis
il titolare stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea deve designare ai fini
dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato. (*)
Art. 3
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali
non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché
i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei
dati di cui all'articolo 15, nonché l'articolo 18 (*).
Art. 4
Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al
trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di
cui all'articolo 8 della legge 1. aprile 1981, n. 121, come
modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con
legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima
legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale
di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura
penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio
dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del
codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore
della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o
di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si
applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9,
15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione
per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici
1. Il trattamento di dati personali
svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per
il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6
Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello
Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle
disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1
consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal
territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.
Capo II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7
Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere
ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di
applicazione della presente legge è tenuto a darne
notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, sia
suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3(*).
2. La notificazione è effettuata
preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera
raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la
ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da
svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare
uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova
notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi che
devono essere indicati (*) e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
Le disposizioni di
cui ai successivi commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e
5-quinquies, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in
vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1 del
presente articolo.
3. La notificazione è sottoscritta
dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la
ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio
nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate
per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di
dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche
fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato e di almeno un
responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato
ai fini di cui all'articolo 13 (**); in mancanza di tale
indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o
che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono
fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime,
secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani
possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle
rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui
al comma 3.
5-bis. La notificazione in
forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di
cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante
ai sensi del regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando
il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di
legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del
provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai
soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel
rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo
articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità
strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività
esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati
in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24.
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di
statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-ter. Fuori dei casi di cui
all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione
quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un
compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma
1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del
protocollo, relativamente ai dati necessari per la
classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi
da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con
particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di
appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla
diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di
lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici
obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali
e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole
categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale
adempimento, conservando i dati non oltre il periodo
necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis,
lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, per le sole finalità strettamente collegate
all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il
segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del Codice civile per le sole finalità strettamente
collegate allo svolgimento dell'attività professionale
esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di
interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e
al periodo di conservazione dei dati necessari per il
perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali
in conformità alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria
gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle
leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di
iniziative culturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero
da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di
lucro e per il perseguimento di finalità lecite,
relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che
in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo,
fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e
di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla
lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle
prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel
rispetto del Codice di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni
aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a
dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di
raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa
popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini
di cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile,
limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di
destinatari della comunicazione necessarie per
l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non
oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti
diritti.
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in
atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è
effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.>/P>
5-quater. Il titolare si può avvalere
della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi
5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le
finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione individuate, unitamente al
periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e
5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera
a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di
deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni
rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41, comma
7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale
dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di
cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 8
Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve
essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare
il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile
devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento
devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati
personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di
statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono
raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato
anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
Art. 10
Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso
la quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo
rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un
responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato
ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei
responsabili (**).
2. L'informativa di cui al comma 1 può
non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce
i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1
è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei
dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3
non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11
Consenso
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato
solo se è espresso liberamente, e in forma specifica e
documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12
Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando
il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione
di misure precontrattuali adottate (*) su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. In tale caso, si applica il codice di
deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13,
comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397 (*), o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
h-bis) è necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato (***).
Art. 13
Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
Le disposizioni di cui alla successiva
lettera b), sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in
vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1
dell'articolo 7.
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al
comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i
limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
3. I diritti di cui al comma 1
riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui
al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14
Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13,
comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei
confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite
ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti la politica monetaria e
valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la
tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per
l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali
identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che
possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397. (*)
2. Nei casi di cui al comma 1 il
Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari
accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e
indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
Art. 15
Sicurezza dei dati
1.I dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da
adottare in via preventiva sono individuate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia
e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al
comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del
settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai
dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
Art. 16
Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve
notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i
dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi
storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità
alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione
di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma
1.
Art. 17
Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni
altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata
in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o
sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19
Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate
per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal
titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta
autorità.
Art. 20
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione
dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso
dell'interessato;
a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta di quest'ultimo; (*)
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano
fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si
applica inoltre il codice di deontologia di cui
all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera
e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo
60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia approvato con decreto legislativo 1. settembre
1993, n. 385, nonché tra società controllate e società
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle
medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando
questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario
dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato. (*)
2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21
Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia
stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il
periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a
categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione
dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità
di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel
rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
Capo IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22
Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai
dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i
rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchè relativi
ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesine
confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti
civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati
o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati.
1-ter. Il comma 1 non si applica,
altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria. (*)
2. Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al
comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi
previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il
trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata,
a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse
pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di
dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i
rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità
perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati personali indicati al comma
1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione
del Garante:(*)
a) qualora il trattamento sia effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici,
confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di
finalità lecite, relativamente ai dati personali degli
aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del
relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo
determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati; (****)
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità d'intendere o di volere; (*)
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere
in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello
dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante
prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 43, comma 2. (*)
Art. 23
Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di
tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato.
Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività,
in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può
avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del ministro della
Sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di
Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità
semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la
prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari
pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni
sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario
nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei
medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da
un unico soggetto, in particolare da parte del medico di
medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più
titolari di trattamento;
b) validità nei confronti di più titolari di trattamento,
del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per
conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla
richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di
farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina
generale, detenuti da altri titolari, e alla pluralità di
prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di
trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali anche per
effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter,
l'informativa e il consenso possono intervenire
successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del
presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai
medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che
nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia
garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1
disciplina anche quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis,
della legge.
1-quater. In caso di incapacità di
agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di
intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato
nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di
organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente
la podestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da
un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o
ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un
medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1
è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanità. è vietata la comunicazione dei
dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui
sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
Art. 24
Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del
codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi
1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è
ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 24-bis(***)
Altri dati particolari
1. Il trattamento dei dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi
specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per
la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati
o alle modalità del trattamento o agli effetti che può
determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui
al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base
di un eventuale interpello del titolare.
Art. 25
Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
professione di giornalista
1. Le disposizioni relative al
consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante,nonché
il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il
trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il
giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in
particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo
a fatti di interesse pubblico,ferma restando la possibiltà di
trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti
in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte
del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda
misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate
alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati,
che il Consiglio è tenuto a recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del
Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta
del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia
stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed
è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la
procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può
vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3
sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati
personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente
legge che attengono all'esercizio della professione di
giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai
soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 26
Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone
giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a
notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni
dell'articolo 28.
Capo V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27
Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2,
il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o
di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso
deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione
dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a
enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme
di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno
rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28
Trasferimento di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo
fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente
notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi
individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (*).
2. Il trasferimento può avvenire
soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il
termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora
l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati
non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. Sono
valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti
previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure
di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque
consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato
il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in
forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o
per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate (*)
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,
ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24,
se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397 (*), o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel
caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta
di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un
contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con
le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26,
paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 (*);
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di
ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel
rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3
del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al trasferimento di dati personali
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
Le disposizioni di
cui al successivo comma 7, sono abrogate a decorrere dalla data
di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1
dell'articolo 7.
7. La notificazione di cui al comma 1
del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed
è annotata in apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può
essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
dall'articolo 7.
Capo VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29
Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13,
comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non
può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del
termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo
dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata
sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del
ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi
all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante
il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante
può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni
il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e
al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per
la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo
alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo
richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco
in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi
venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed
è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o
il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede
il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti
dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di
ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La
sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di
cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,
anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a
richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto
del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese
quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque,
l'applicazione della presente legge, sono di competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
Capo VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art. 30
Istituzione del Garante
1. È istituito il Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale
costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che
assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in
carica quattro anni e non possono essere confermati per più di
una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i
membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della
nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività
di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o
in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità
di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le
predette indennità di funzione sono determinate, con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da
poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31
Compiti del garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro
generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni
ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità
alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni necessarie o opportune (*) al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
interessati o delle associazioni che li rappresentano,
relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione
e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle
misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei
dati o disporne il blocco se il trattamento risulta
illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c),
oppure (*) quando, in considerazione della natura dei dati
o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti
che esso può determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che
è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel
capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta
dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui
all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data
della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con
le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni
al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
almeno un terminale dislocato su base provinciale,
preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma
1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro
nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano
il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a
partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di
argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno;
possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si
applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di
vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività
assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32
Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri
compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la
necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni
in materia di trattamento dei dati personali, può disporre
accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei
luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2
sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla
richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità
di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli
accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli
articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per
il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento
non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi
di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n.
121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente
legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6
non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della
specificità della verifica, il membro designato può farsi
assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai
sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne
la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del
Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende
visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33
Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è
posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione
della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il
relativo contingente è determinato, in misura non superiore a
quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
1-bis. E' istituito il ruolo organico
del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il
Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento
secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in
servizio alla data di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per
gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma
6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito
dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e
organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al
personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di
entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di
cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio.
Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del
medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra
il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento
maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per
motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per
cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o
dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di
cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il
Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità,
tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche
dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento
dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di
segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997,
e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale
di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi
compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato
ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al
fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di
vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite
ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento
dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione
della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione
ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle
dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria
e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e
giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità
di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le
norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché
le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di
cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento
può comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater,
cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3,
primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o
la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in
base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti
con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due
anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri
compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi
automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti
telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste
dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di
indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio
del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò
di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di
trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del
Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32
riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del
servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Capo VIII
SANZIONI
Art. 34 (*)
Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non
provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a
quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero
indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni
(Ndr: euro
5.164,6) a a lire sessantamilioni (Ndr:
euro
30.987,4) e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione;
2. Alle violazioni dell'articolo 34,
comma 1, commesse prima dell'entrata in vigore del dlgs.
21/12/2001 n. , si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Art.
35
Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento
di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due
anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento
di (*) dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e
24-bis (*), ovvero del divieto di cui
all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2
deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
Art. 36
(*)
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette
di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni (Ndr:
euro
5.164,6) a lire ottanta milioni (Ndr:
euro
41.316,6).
2. All'autore del reato, all'atto
dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo
atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di
particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei
sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso
dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e
il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui
agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.
Per i procedimenti penali
in corso per il reato di cui all'articolo 36, entro quaranta
giorni dall'entrata in vigore del dlgs. 28/12/2001 n. 467,
l'autore del reato può fare richiesta all'autorità giudiziaria
di essere ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma
2. L'Autorità giudiziaria dispone la sospensione del
procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione
dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo
36, comma 2.
Art.
37
Inosservanza dei provvedimenti del garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non
osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e
31, comma 1, lettera l (*),
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art.
37-bis (*)
Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante
1. Chiunque, nelle notificazioni di
cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 38
Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti
previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della
sentenza.
Art. 39
Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai
sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquemilioni (Ndr: euro
2.582,3) a lire trentamilioni (Ndr:
euro
15.493,7) (*).
2. La violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tremilioni (Ndr:
euro
1.549,4) a lire diciottomilioni (Ndr:
euro
9.296,2) o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da lire cinquemilioni (Ndr:
euro
2.582,3) a lire trentamilioni (Ndr:
euro
15.493,7). La somma può essere aumentata sino al triplo quando
essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore. La violazione della disposizione di cui
all'articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila (Ndr: euro
258,2) a lire tremilioni (Ndr: euro
1549,4) (*).
3. L'organo competente a ricevere il
rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo
(*) è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma
2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di
cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.
Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40
Comunicazioni al garante
1. Copia dei provvedimenti emessi
dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla
presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41
Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei
diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della
presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non
si applicano in riferimento ai dati personali raccolti
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data.
Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente
legge.
Le disposizioni del presente comma restano in vigore
sino alla data del 30 giugno 2003.
(*)
2. Per i trattamenti di dati personali
iniziati prima del 1 gennaio 1998 le notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31
marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5
riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24,
nonchè per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c),
d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di
cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i
dati personali devono essere custoditi in maniera tale da
evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma
1.
4. Le misure di cui all'articolo 15,
comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, i
trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e
all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza
delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione
al Garante.
6. In sede di prima applicazione della
presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi
dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal
presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui
all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente
legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano,
limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a
decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono
essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione
della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui
agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date
entro il 30 novembre 1997.
Art. 42
Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile
1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 -Controlli
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di
procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente
ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal
seguente:
"1. è istituita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata
"Autorità" ai fini del presente decreto; tale
Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal
seguente:
"1. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento
giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché
la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di
Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale del Garante
per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che
dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il
limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano
altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma
2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei
limiti di incremento previsti per la categoria IV per il
triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10,
comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole:
"Garante per la protezione dei dati" sono sostituite
dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di
legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in
particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma
dell'articolo 9 della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei
mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno
trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo
raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della
legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché,
in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno
1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli
archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di
legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta
fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui
all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1. aprile
1981, n. 121.
Capo X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997
ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni,
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e,
quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e
1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 45
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore
centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della
legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati
effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
Vai
all'indice
NOTE
(*) In applicazione dal 1 febbraio 2002.
(**) In applicazione dal 1 marzo 2002.
(***) In applicazione entro 120 giorni a decorrere dal 1 ottobre
2002.
(****) Garanzie sono determinate dall'associazione, dall'ente o
dall'organismo entro il 30 giugno 2002.
|